1. La presente legge disciplina il diritto all'inserimento dei soggetti disabili di cui all'articolo 2 in centri socio-riabilitativi ed educativi diurni che perseguano lo scopo di rendere possibile la vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione