Art. 3.
(Obiettivi).

      1. La presente legge disciplina il diritto all'inserimento dei soggetti disabili di cui all'articolo 2 in centri socio-riabilitativi ed educativi diurni che perseguano lo scopo di rendere possibile la vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

 

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con le modalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.